Cogeaps – Come trasferire i crediti ecm nel triennio precedente
Procedura passo-passo per trasferire i crediti Ecm
nel triennio 2014-2016
Come approfondito nell’ articolo relativo al Recupero dei crediti ECM, triennio 2014-16 la CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) concede ai professionisti che non hanno completato il proprio obbligo formativo del triennio 2014-2016 di porne rimedio entro il 2019. La procedura per trasferire i crediti Ecm è molto semplice. E’ sufficiente collegarsi al sito del Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) e seguire i seguenti passi:
E’ importante ricordare che
- la formazione ECM acquisita nel 2017 – 2019 può essere ‘spostata’ per sanare situazioni di debito formativo del triennio 2014-2016
- I crediti del 2017 – 2019 spostati al 2014-2016 non saranno più conteggiati nel triennio in cui sono stati acquisiti quindi, in seguito allo spostamento, non saranno più visibili nel 2017-2019 (triennio di acquisizione) ma saranno visibili nel 2014-2016 (triennio di destinazione)
- I crediti del 2017 – 2019 spostati al 2014-2016 seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione
- Per avvalersi della facoltà concessa dalla proroga, il professionista dovrà eseguire ‘concretamente’ lo spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 – 2019, tramite la seguente procedura
- Il recupero non avviene automaticamente, è il professionista che decide di spostare i crediti
- I crediti verranno spostati per il loro intero valore, dunque non solo nella misura eventualmente necessaria a sanare l’obbligo del triennio, e tale operazione non sarà reversibile
- Le operazioni di spostamento dei crediti conseguiti nel 2017 – 2019 a recupero del triennio 2014-2016 possono essere eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2019
Inoltre
Se il totale dei crediti spostati non corrisponde alla somma dei crediti riconosciuti ciò potrebbe dipendere dal fatto che per alcune tipologie di formazione (tutoraggi, autoformazione, crediti estero, partecipante reclutato etc.) sono previsti dei ‘tetti’ di acquisizione, superati i quali, i crediti, pur presenti nel 2017 (e magari spostati al triennio precedente), non sono utili ai fini della certificazione.
Un esempio pratico
se nel triennio 2014-2016 è stato maturato il massimo dei crediti con attività di tutoraggio individuale sarebbe inutile spostare crediti da tutoraggio del 2017 – 2019 perché questi non sarebbero validi ai fini della certificazione (oppure riconosciuti parzialmente perché nel 2014-2016 sono stati acquisiti crediti con la stessa tipologia).
Lo stesso ragionamento è valido per le docenze, per la formazione all’estero, autoformazione, ecc.
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