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IKOS S.R.L., Via Legnano, 26 Torino

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Domande frequenti

  1. Che cos' è l' IKOS ID?
  2. Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2020-2022 dal professionista sanitario?
  3. Che cos'è la FAD?
  4. Cosa sono i crediti formativi ECM?
  5. Cogeaps – Come trasferire i crediti ECM nel triennio precedente?
  6. Potrei sapere qual è la dotazione hardware e software necessaria per poter accedere ai corsi?
  7. Si possono acquisire crediti formativi partecipando ad eventi ECM relativi alla disciplina medica realmente esercitata a prescindere dal titolo di studio acquisito?
  8. Il questionario di verifica dei corsi FAD deve essere somministrato esclusivamente in modalità on-line?
  9. Che differenza c’è tra i crediti acquisiti da Provider accreditati a livello nazionale e da Provider accreditati a livello regionale?
  10. E’ possibile attribuire frazioni di credito?
  11. Qual è la differenza tra sponsorizzazione di un evento ECM e reclutamento dei partecipanti?
  12. In un corso FAD è ammesso il reclutamento dei partecipanti?
  13. E' consentito fare la pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi medici in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM?
  14. Cosa sono gli obiettivi formativi?
  15. In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD - RES - FSC)?
  16. C'è un numero massimo di crediti ECM che si possono ottenere attraverso l’evento FAD?
  17. Sono previste sanzioni economiche per gli operatori sanitari che conseguono i 150 crediti nel triennio?


 


Che cos' è l' IKOS ID?

La registrazione prevede che ogni iscritto debba essere in possesso di un IKOS ID. l' Ikos Id è un identificativo univoco che vi contraddistingue nel sistema. Corrisponde alla vostra email. La stessa, oltre che da recapito a cui inviare le informazioni relative ai corsi e relative alle informative di IKOS, funge da vostro nome utente per accedere alla piattaforma di elearning IKOS ECM.

PER OTTENERE UN IKOS ID E' SUFFICIENTE REGISTRARSI A QUESTO LINK

Se sei già registrato ma non ricordi la password, segui questo link:
http://www.ikosecm.it/recupera-password.php


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Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2020-2022 dal professionista sanitario?

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022.
In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.


In particolare nella Delibera del 18-12-2019 si stabilisce quanto segue:

1. L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019. 

2. L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita fino al 31 dicembre 2020
per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanita par. 1.1, punti 1 e 2. 


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Che cos'è la FAD?

Per FAD si intende Formazione a distanza. Tutti i corsi FAD li puoi seguire comodamente con il tuo PC, o tablet IOS o Android


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Cosa sono i crediti formativi ECM?

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione /apprendimento effettuata dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7)


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Cogeaps – Come trasferire i crediti ECM nel triennio precedente?

Clicca nel seguente link per accedere alla procedura passo Cogeaps per trasferire i crediti Ecm nel triennio precedente:


https://www.ikosecm.it/ecm/la-normativa-ecm/cogeaps-come-trasferire-i-crediti-ecm-del-triennio-precedente/


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Potrei sapere qual è la dotazione hardware e software necessaria per poter accedere ai corsi?

La dotazione necessaria per poter frequentare i corsi è:
Hardware:

  • Computer con scheda audio e casse acustiche
  • Risoluzione video minima 1024x768 o superiore
  • Connessione internet ADSL 2 Mb download 512 kb upload
Sistemi operativi supportati:
  • Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 o superiore
  • MAC OSx Tiger o superiore
  • UBUNTU 9.10 (Linux) o superiore
Browser supportati:
  • Internet Explorer 8 o superiore
  • Mozilla 3.5 o superiore
  • Safari 3.x o superiore
  • Chrome 3.x o superiore


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Si possono acquisire crediti formativi partecipando ad eventi ECM relativi alla disciplina medica realmente esercitata a prescindere dal titolo di studio acquisito?

Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell'evento (cfr.:D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini - D.M. 27.07.2000 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso della formazione post base - D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l'accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale ).


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Il questionario di verifica dei corsi FAD deve essere somministrato esclusivamente in modalità on-line?

La Formazione a Distanza (FAD) può anche essere erogata attraverso riviste (e quindi documentazione cartacea) pertanto il questionario di verifica per i corsi FAD può essere somministrato con modalità di verifica diversa da quella on-line.

Il Provider, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato scientifico o dal Responsabile scientifico dell'evento, rende noto ai discenti e all'ente accreditante le modalità di somministrazione del questionario stesso. (cfr.:Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM del 13 gennaio 2010 – pag.15- nota 2 e Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.25 nota 7)


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Che differenza c’è tra i crediti acquisiti da Provider accreditati a livello nazionale e da Provider accreditati a livello regionale?

I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello regionale, hanno valore a livello nazionale.

Da ricordare che per la FAD erogata da Provider accreditati a livello regionale i crediti dovranno essere erogati solo agli operatori sanitari che svolgono la loro attività nella Regione o Provincia Autonoma che ha accreditato il Provider.

In caso contrario, il Provider deve fare richiesta di accreditamento del singolo evento alla CNFC (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.4)


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E’ possibile attribuire frazioni di credito?

Se dal calcolo dei crediti da attribuire si ottiene un numero frazionale, non essendo previsto l’arrotondamento all’unità, devono essere attribuite anche frazioni di credito (cfr.: Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010)


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Qual è la differenza tra sponsorizzazione di un evento ECM e reclutamento dei partecipanti?

Un evento formativo è sponsorizzato quando un Provider, per l’erogazione dell’ evento, si avvale di finanziamenti, risorse o servizi di un soggetto privato (Sponsor commerciale)in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.

Il rapporto deve essere regolato da contratto che deve essere disponibile (agli atti dell’evento) per i controlli da parte della CNFC. I limiti entro i quali lo Sponsor può pubblicizzare i propri prodotti in ambito ECM sono regolati nel “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo S/R del 5 Novembre 2009 p.to 3 pubblicità, sponsorizzazione, conflitto d’interessi pag.14-15”.

Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al professionista della sanità. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale.

Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità. (cfr.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, allegato 1, dell’ultimo Accordo Stato-Regioni in corso di pubblicazione– punto 3.2.2 Sponsor commerciali e professionisti della Sanità e Determina del 18 Gennaio 2011 comunicata nella sezione “primo piano” il 1 febbraio 2011)


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In un corso FAD è ammesso il reclutamento dei partecipanti?

Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti. Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all’evento FAD da parte di qualsiasi soggetto, non si configura il reclutamento fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l’elenco dei partecipanti né l’elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi (Cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.15- p.to 3.2)


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E' consentito fare la pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi medici in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM?

E' consentito che la pubblicità di specifici prodotti d’interesse sanitario (farmaci, strumenti e dispositivi medico-chirurgici, ecc.) possa essere fatta in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM. (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento – p.to 3.1 Pubblicità - pag. 14 approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010)


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Cosa sono gli obiettivi formativi?

Gli obiettivi formativi sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi di formazione continua al fine di definire le priorità nell’interesse dell’SSN. L’individuazione e la ripartizione tra i livelli istituzionali (nazionali, regionali, aziendali) degli obiettivi formativi costituisce una misura di riferimento e di bilanciamento delle competenze e delle responsabilità in quanto tali obiettivi devono articolarsi nel piano formativo del singolo professionista (dossier individuale) e/o di équipe (dossier di gruppo).( Cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.8)


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In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD - RES - FSC)?

In base ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010" per la tipologia 2 (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc: attività di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n.90 crediti formativi su 150). Mentre per la tipologia 8 e 9 (fad con o senza tutoraggio), il n. massimo dei crediti acquisibili dagli infermieri professionali non può eccedere complessivamente il 60% del monte dei crediti triennali ottenibili da ogni singolo infermiere professionale.


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C'è un numero massimo di crediti ECM che si possono ottenere attraverso l’evento FAD?

Premesso che ad ogni evento non possono essere attribuiti dal Provider più di 50 crediti ECM, non ci sono limiti all’acquisizione nel triennio, da parte dei discenti.


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Sono previste sanzioni economiche per gli operatori sanitari che conseguono i 150 crediti nel triennio?

L’obbligo di cui agli artt. 16 e 16 bis commi 1 e 2 del D.lgs n. 502/1992, ricorre a carico del professionista che, sulla base dei criteri firmati dalla CNFC, provvede a partecipare ai corsi di aggiornamento ECM.

Per quanto concerne l’inquadramento giuridico del lavoratore – professionista sanitario, in relazione all’obbligo di partecipazione ad attività di formazione continua, si richiama l’art. 16 quater (incentivazione alla formazione continua), in base al quale “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. […]”.

Eventuali conseguenze a carico della predetta struttura sono valutate dalle competenti Regioni o Province Autonome. Vi è da sottolineare, inoltre che, in base a quanto previsto dal D.L. n. 138/2011, art. 3, co. V, lettera B), gli ordini professionali dovranno stabilire le sanzioni, di ordine disciplinare, da comminare ai professionisti sanitari che non ottemperano all’obbligo di “seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina”.

Da ciò consegue che, eventuali sanzioni economiche possono o potranno essere previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento (comparto sanità, dirigenza, università ecc..) ma che al momento, tale tipologia di sanzione non è prevista per i professionisti sanitari che violano il suddetto obbligo.

Le sanzioni avente invece carattere disciplinare, saranno previste dai rispettivi ordini professionali. Da ultimo si segnala che la CNFC ha avviato un gruppo di lavoro per lo studio di eventuali incentivi per i medici e le strutture sanitarie che intendono svolgere percorsi di aggiornamento.


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